Statuto e Regolamento

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Di seguito lo Statuto e il Regolamento in modalità html.

Lo Statuto

ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

  • L' "Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella – A.O.PI.", ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", è una associazione di volontariato, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").
  • L’Associazione ha sede in Pisa all’indirizzo già comunicato alle autorità competenti.
  • L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Clausola sospensiva denominazione

  • L'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS sarà aggiunta agli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

ART. 3 – Personalità giuridica

  • L’A.O.PI. è una associazione non riconosciuta.
  • Qualora se ne dovesse ravvisare l’opportunità, il Consiglio Direttivo prende le necessarie iniziative per il conseguimento del riconoscimento della Personalità Giuridica dell’Associazione stessa, senza l’aggiornamento del presente articolo dello Statuto.

ART. 4 – Scopo

  • L'Associazione, consapevole che il diritto alla tutela della salute è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale per il quale sono chiamate ad operare specifiche strutture pubbliche, si prefigge come scopo primario il potenziamento delle iniziative di lotta alle malattie neoplastiche nell'ambito del territorio di competenza. A questo scopo l’Associazione intende promuovere ogni attività con spirito democratico ed in raccordo con le strutture pubbliche e gli operatori del settore. L’Associazione non ha alcun fine di lucro.
  • L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    • interventi e prestazioni sanitarie/prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    • promozione e sostegno della ricerca scientifica in ambito oncologico.

ART. 5 – Raccolta fondi

  • Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  • L’Associazione può essere destinataria di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – Attività diverse

  • L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Convenzioni

  • L’Associazione può sottoscrivere con le Amministrazioni Pubbliche specifiche convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi in favore di terzi in conformità all’art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 – Sinergie con altre associazioni

  • L'Associazione, al fine di potenziare la propria azione, si riserva di aderire, affiliarsi o collegarsi con altre Associazioni finalizzate agli stessi scopi.

ART. 9 – Patrimonio

  • Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di sovvenzioni pubbliche e private, nonché di elargizioni, donazioni e contributi straordinari dei soci. Sono aperti appositi conti correnti postali e bancari locali dove vengono tra l'altro versate le quote associative, i contributi, le sovvenzioni e le elargizioni di ogni genere e natura.
  • Parte del patrimonio potrà essere costituito da un accantonamento della cifra stabilita per legge per l’acquisto della Personalità Giuridica; la cifra sarà adeguata anno per anno in sede di bilancio alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 – Soci

  • Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
  • Possono far parte della Associazione indistintamente tutti i privati, le istituzioni ed i gruppi senza scopo di lucro che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione medesima. Il socio, oltre ai doveri che gli derivano dal far parte dell'Associazione, ha diritto di intervenire alle assemblee e di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
  • Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  • Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  • La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, entro 60 giorni quest’ultimo deve comunicare all’interessato la motivazione del mancato accoglimento.
  • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in un’apposita riunione o nella successiva riunione prevista.
  • Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 14. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 11 – Qualifica di socio

  • Le qualifiche di socio, pur nel rispetto della parità dei diritti, vengono stabilite in numero di tre:
  • Socio ordinario
  • Socio sostenitore
  • Socio benemerito.
  • Sarà tenuto apposito registro dove saranno annotate l'acquisto e la perdita della qualità di socio.

ART. 12 – Quota annuale

  • Ogni socio ha diritto ad una tessera di adesione che gli verrà rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato ed aggiornato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Diritti ed obblighi degli associati

  • Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento
  • frequentare i locali dell’Associazione
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione
  • concorrere all’elaborazione del programma di attività
  • prendere visione sia dell’ordine del giorno delle assemblee che dei bilanci
  • consultare i libri associativi
  • Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento indicate dal Consiglio Direttivo e comunicate all’Assemblea in occasione dell’approvazione del Bilancio.

ART. 14 – Dimissioni ed esclusione

  • La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
  • L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione stessa mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  • La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  • L’associato può sempre recedere dall’Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  • I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
  • Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  • Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 15 – Organi dell’Associazione.

  • Sono organi dell'Associazione:
  • L'Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo composto da undici (11) membri;
  • La Giunta Esecutiva composta da cinque (5) membri;
  • Il Presidente;
  • Il Revisore legale dei conti.
  • Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 – Rappresentanza dell’Assemblea

  • L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è costituita, indipendentemente dall'incarico coperto nell'Associazione, da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative.
  • Ciascun associato ha un voto, anche nel caso di Enti o Associazioni.
  • Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

ART. 17 – Competenze dell’Assemblea

  • L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
    • approva il Bilancio di Esercizio
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
    • delibera sulle modifiche dello Statuto
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 18 – Convocazione ordinaria dell’Assemblea

  • L'Assemblea sarà convocata in via ordinaria mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, in giorni diversi, e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo dei soci risultante dal libro degli associati. L’assemblea può essere convocata anche tramite posta elettronica.
  • L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  • L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 19 – Convocazione straordinaria dell’Assemblea

  • L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da almeno un decimo dei soci.

ART. 20 – Costituzione dell’Assemblea

  • L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.
  • L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

ART. 21 – Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo è composto di 11 membri, che sono eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria. In caso di un numero di candidati inferiore, il CD sarà costituito da tutti gli eletti: in ogni caso il numero totale dei componenti non potrà essere inferiore a cinque.
  • I membri del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
  • Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 22 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque (5) membri o dal Revisore Legale; ad esso possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone anche se estranee all'Associazione.
  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente della seduta.

ART. 23 – Cariche interne al Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e, se del caso, attribuirà ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte o tutti i suoi poteri, nei limiti di legge, ai consiglieri ed ai volontari.

ART. 24 – Compiti del Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  • Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri Organi Associativi.
  • In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
    • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
    • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati
    • redigere il Regolamento Generale dell’associazione
    • aderire, affiliarsi o collegarsi con altre Associazioni finalizzate agli stessi scopi
    • stabilire le tipologie e l’importo delle quote associative
    • esercitare i poteri dell’Assemblea in caso di emergenza
    • compiere qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione rientrante nello scopo dell’Associazione e non di competenza di altri organi
    • esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea, fermo restando che le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte alla ratifica da parte dell’Assemblea alla prima seduta successiva.

ART. 25 – Decadenza dei componenti

  • I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. In caso di dimissioni o decadenza subentra nel Consiglio il primo dei Candidati non eletti e, in caso di parità di voti riportati, il candidato che vanta un numero maggiore di anni di iscrizione.

ART. 26 Amministratori

  • Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.
  • Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  • In caso di dimissioni, di perdita dello stato di socio o di morte, si procede secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 27 – Presidente

  • Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  • Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo loro in merito all’attività compiuta.
  • Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima riunione dell'Organo competente in materia.
  • In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente ed in assenza anche di questi il Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza od impedimento del Presidente.
  • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  • Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  • Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 28 – Vice-Presidente

  • Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  • Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 29 – Giunta Esecutiva

  • La Giunta Esecutiva è composta da cinque (5) membri e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, nonché da un Consigliere scelto dal Consiglio. I membri della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 30 – Compiti della Giunta

  • Spetta alla Giunta Esecutiva: a) dare esecuzione alle delibere; b) predisporre il bilancio e la documentazione richiesta; c) compiere le attività delegate dal Consiglio Direttivo.

ART. 31 – Revisore Legale

  • Il Revisore Legale dei conti viene istituito in presenza delle condizioni che ne prevedono l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore e secondo le disposizioni di legge vigenti al momento.

ART. 32 – Bilancio di esercizio

  • L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
  • Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere comunicati al Revisore Legale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
  • Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  • La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all’art. 6 del codice del terzo settore devono risultare dai documenti di bilancio

ART. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  • Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dall’Assemblea straordinaria costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.
  • In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  • L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 34 – Divieto di distribuzione degli utili

  • L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 35 – Libri

  • L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
    • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
    • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora istituito
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  • Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa comunicazione al Presidente almeno 30 giorni prima.

ART. 36 – Volontari

  • I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  • La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  • L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  • Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  • Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ( Codice del Terzo Settore )
  • La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
  • L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37 – Modifiche dello Statuto

  • Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

ART. 38 – Rinvio

  • Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Regolamento interno (approvato dal Consiglio Direttivo del 24 Giugno 2021)

CAPO I : Associati

Art. 1- L’iscrizione degli associati o soci viene fatta su richiesta scritta dell’interessato su apposito modulo predisposto anche con la liberatoria per il trattamento dei dati personali, secondo il modello allegato.

Art. 2 -  A norma dell’Art. 12 dello statuto il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative:

  • Socio Ordinario (10 euro)
  • Socio Sostenitore (25 euro)
  • Socio Benemerito (50 euro)

Art. 3 - L’acquisto o la perdita della qualità di associato risultano da apposito registro, come previsto dagli artt. 14 e 35  dello Statuto. L’elenco degli associati è  aggiornato annualmente dalla Giunta esecutiva alla data del 31 dicembre ed approvato alla prima riunione dell’anno successivo del Consiglio Direttivo. L’elenco è firmato dal Presidente e conservato nell’apposito registro.

Art. 4 - Per esercitare il diritto di voto nelle riunioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci devono essere iscritti da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno corrente.

Art. 5 - I privati, le istituzioni, i gruppi senza scopo di lucro ed altri soggetti che effettuano donazioni liberali a favore dell’associazione ma che non fanno esplicita richiesta di essere ammessi come associati, sono indicati con il nome generico di “sostenitori” e non hanno i diritti ed obblighi degli associati.

CAPO II : ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5- I compiti e le prerogative dell’ Assemblea sono stabiliti dagli art. 16-17-18-19-20 dello Statuto. L’Assemblea annuale è  convocata dal Presidente una volta l’anno, entro i primi 5 mesi e non entro il 31 Maggio, salvo particolari e straordinarie necessità. Essa  viene convocata con avviso affisso in sede e scritto sul sito, con comunicazione scritta o anche tramite posta elettronica agli associati . L’avviso dovrà essere pubblicato ed inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

CAPO III: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6- In seno al Consiglio Direttivo dell’ Associazione vengono nominati a norma dell’art. 23 dello Statuto: -1)il Presidente; -2)il Vicepresidente; -3)il Segretario; -4)il Tesoriere 5) consigliere aggiunto, partecipante alla Giunta. Tutti questi Consiglieri fanno parte della Giunta Esecutiva (art. 29 dello Statuto). Il Consiglio Direttivo potrà altresì eleggere un Presidente Onorario fra personalità che si sono distinte particolarmente in attività benefiche, culturali, sociali. A norma dello stesso art. 23  dello Statuto, vengono inoltre attribuite per l’anno in corso e fino a nuova delibera del Consiglio Direttivo a tutti i consiglieri eletti le varie responsabilità operative delle attività dell’Associazione.

Art. 7- Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il programma dell’attività sociale da presentare per l’approvazione (art. 24 dello Statuto) all’ Assemblea dei Soci.

Art. 8- Il Consiglio Direttivo esamina ogni anno, in via preliminare, il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell’art 24 e 30 dello Statuto, da presentare per l’approvazione definitiva all’Assemblea annuale dei Soci .

Art. 9- Il Consiglio Direttivo delibera sulle campagne di propaganda (come la Settimana Oncologica), nel rispetto del programma annuale e del bilancio preventivo approvati dalla Assemblea dei soci a seguito della presentazione, da parte della Giunta esecutiva, di una proposta dettagliata, comprendente anche una previsione di spesa. Dopo l’approvazione, il Consiglio Direttivo delega alla Giunta esecutiva la gestione degli eventi e l’effettuazione delle spese necessarie.

Art. 10- Il Consiglio Direttivo delibera sulle donazioni che l’Associazione intende effettuare per i fini statutari. Delibera inoltre su tutte le spese relative all’acquisto di beni durevoli, necessari per le gestione dell’Associazione, su proposta della Giunta esecutiva e previa presentazione da parte di questa di almeno due diversi preventivi.

Art. 11- Per quanto riguarda le spese correnti di funzionamento e la gestione dei gruppi di lavoro, il Direttivo predispone, in occasione della presentazione del piano annuale di attività e del bilancio preventivo, stanziamenti specifici, nell’ambito dei quali la Giunta esecutiva è autorizzata ad effettuare le spese necessarie. Ulteriori stanziamenti, se opportuni,  potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo in corso d’anno, nel rispetto delle linee generali del bilancio preventivo.

Art. 12- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 5 consiglieri. In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato prima dell’Assemblea dei Soci.

CAPO IV: GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13- I compiti della Giunta esecutiva sono regolati dall’ Art. 30 dello Statuto. Alla Giunta esecutiva spetta, inoltre, la predisposizione dell’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14- Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente, hanno i compiti stabiliti dall’Art. 27 dello Statuto. Ad essi spetta convocare l’Assemblea dei Soci, nei tempi e con i modi stabiliti dall’Art. 18 del presente Regolamento, nonché di presentare all’Assemblea la relazione di attività, il programma per l’anno successivo ed i bilanci sociali. Ad essi spetta inoltre la convocazione del Consiglio Direttivo sull’O.d.G. Cura i rapporti con gli Enti pubblici e le Istituzioni private e di categoria per la richiesta di fondi a favore dell’Associazione. Tiene i rapporti con la Stampa  e con gli altri mezzi di comunicazione.

Art. 15- Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta. Tiene aggiornati i libri sociali obbligatori, in particolare l’elenco dei Soci (Art. 11 dello Statuto) e dei Volontari, tenendo i rapporti con i membri, oltre ai libri delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Cura annualmente l’espletamento di tutte le pratiche necessarie per regolare la posizione dell’A.O.PI. nei confronti della Legge ed in particolare con il Registro del Terzo Settore. Provvede all’aggiornamento delle Convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

Art. 16- Al Tesoriere è affidata la cassa dell’Associazione e l’aggiornamento del libro di cassa. Predispone i bilanci annuali, consuntivo e preventivo (Art. 24 dello Statuto) che sono presentati dal Presidente  alla Assemblea dei Soci per l’approvazione . Al Tesoriere spetta annualmente in particolare il compito di assicurare la pubblicazione dei bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci e di una sintesi dell’attività sociale.

CAPO V: NORME GENERALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 17- Allo stato attuale l’unico organo da eleggere è il Consiglio Direttivo in quanto è l’unico prescritto per legge secondo le regole stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - La Commissione elettorale è costituita dai membri della Giunta in carica, coadiuvati eventualmente da altri componenti del Consiglio Direttivo e/o volontari.

Art. 19 - La lista dei candidati per il Consiglio Direttivo è costituita dai soci che ne facciano espressa richiesta all’ ufficio di segreteria almeno 30 giorni prima delle elezioni, compilando un apposito modulo (allegato) in cui sono elencate le funzioni e/o attività che dovranno essere ricoperte dai consiglieri; il candidato dovrà indicare per quali ruoli si candida.
Presso la sede del seggio sarà affisso uno schema riassuntivo con l’elenco dei candidati e le funzioni/attività indicate.
La lista dei candidati deve contenere come minimo un numero di nominativi pari al numero dei membri del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo dei Consiglieri stabilito nello Statuto.
La lista dei candidati definitiva è affissa in sede e pubblicata sul sito15 gg prima del giorno delle votazioni.
I candidati non possono ritirare la propria candidatura dopo che la lista è stata affissa.

Art. 19 - Se due candidati riporteranno lo stesso numero di voti verrà eletto il più anziano per anzianità di iscrizione.
A ciascun membro eletto verrà data comunicazione scritta a cura del Presidente uscente.
Se un membro eletto vuole rassegnare le dimissioni, queste devono essere presentate per scritto, indirizzate alla Giunta in carica entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dell’elezione e consegnate alla Segreteria. La giunta provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti.
Per la sostituzione dei membri eletti che per qualsiasi causa rinunciassero, in seguito nel periodo di validità degli Organi, si procederà alla nomina del primo dei non eletti.

Art. 20 - I membri eletti che non interverranno, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio di cui fanno parte, verranno sostituiti con le modalità sopra dette.

Art. 21 - I nuovi Organi Statutari saranno convocati dal presidente uscente entro 10 giorni dalla loro costituzione per ratificare le nomine.
Nella stessa riunione di nomina i membri eletti provvederanno alla nomina del Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, dei componenti della Giunta ed alle assegnazioni dei vari ruoli agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Dopo l’elezione a consigliere il neoeletto non può rifiutare il ruolo per cui si è candidato.
Nel caso che più candidati abbiano espresso le stesse preferenze, i ruoli saranno assegnati a maggioranza dai consiglieri.

CAPO  VI - NORME PER ESERCITARE IL VOTO

Art. 22 - L’elettore deve essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione dell’anno in corso. Dai membri del seggio può essere richiesta l’esibizione della tessera.

Art. 23 - L’elettore può esprimere per ciascuna scheda fino a otto preferenze per i candidati al Consiglio Direttivo.
Il voto si esprime apponendo una croce vicino al nome del candidato.
Ciascun elettore può presentare fino a tre deleghe.
Il firmatario della delega deve essere tesserato nell’anno in corso delle elezioni.
La delega deve contenere:

  • il nominativo del delegante e il numero della tessera di iscrizione,
  • il nominativo del delegato e il numero della tessera di iscrizione,
  • la firma leggibile del delegante e la data del giorno delle elezioni.

Art. 24 - La sede del seggio di elezione è unica e l’ubicazione e gli orari di apertura e chiusura del seggio sono indicate nella comunicazione inviata ai soci.
All’ora stabilita per la chiusura del seggio saranno ammessi a votare soltanto gli elettori ancora presenti nella sede.
Lo scrutinio dei voti sarà fatto subito dopo la chiusura del seggio.

CAPO  VII  -  NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI VOLONTARIO

Art. 25 - Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai fini del codice del terzo settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 26 - Per acquisire lo status di volontario il socio deve far richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo il candidato a volontario deve fare un colloquio con lo psicologo dell’Associazione, che valuterà la sua idoneità psicofisica allo svolgimento del volontariato nel Gruppo Assistenza e/o nel Gruppo Donna. Il colloquio ed il successivo parere favorevole dello psicologo sono condizioni indispensabili per accedere al Corso per Volontari.
Ottenuto il parere favorevole dello psicologo il candidato a volontario deve frequentare il Corso di Formazione per Volontari.
Ottenuto l’attestato di formazione finale, il candidato potrà essere iscritto nel Libro dei Volontari.
L’iscrizione ha carattere permanente e potrà essere revocata su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo per gravi motivi o su richiesta del volontario stesso.

Art. 27 - Non possono diventare volontari i pazienti oncologici prima di un anno dalla fine della terapia. 

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo affida ad uno o più del Consiglieri e/o volontari l’organizzazione e la gestione del Corso di formazione dei volontari.
Le lezioni del Corso di formazione possono essere tenute anche da persone e/o professionisti esterni all’Associazione.

Art. 29 - Il Corso è normalmente svolto annualmente, talora in concomitanza con l’evento della Settimana Oncologica organizzata dall’Associazione.
Qualora un anno il Corso non potesse essere svolto, il Consiglio Direttivo potrà decidere di iscrivere in deroga nel Libro dei volontari i candidati che avevano presentato richiesta, ma con la clausola che gli stessi dovranno comunque frequentare il primo corso utile che verrà organizzato successivamente.
Il Corso può essere anche svolto con il contributo di Organizzazioni esterne all’Associazione di valenza regionale e/o statale, anche tramite webinar.
E’ prevista ed obbligatoria la frequenza a corsi di aggiornamento annuali per tutti i volontari da tenere con le modalità sopra descritte. La mancata frequenza di più lezioni senza validi motivi può essere motivo di revoca dello status di volontario da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – L’elenco dei volontari ( o Libro dei Volontari ) è  aggiornato annualmente dalla Giunta esecutiva alla data del 31 dicembre ed approvato alla prima riunione dell’anno successivo del Consiglio Direttivo. L’elenco è firmato dal Presidente e conservato nell’apposito registro.
L’iscrizione ha carattere permanente e potrà essere revocata su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo per gravi motivi o su richiesta del volontario stesso.

Art. 31 - Il  registro dei volontari, prima  di  essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni  foglio da un notaio, o  da un segretario  comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità  che  ha  provveduto  alla  bollatura  deve altresì  dichiarare,  nell'ultima  pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Tali requisiti potrebbero essere aggiornati e/o modificati in base a disposizioni successive.

Art. 32 - La legge prevede che sia introdotto normativamente il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Inoltre, autorizza le università a riconoscere crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle ODV del terzo settore (Ets) rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
Inoltre, i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 33 - L’Associazione deve assicurare tutti i volontari sia attivi che occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

CAPO VII: APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 34- Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo. Per quanto non è contemplato dal Regolamento, si rimanda allo Statuto.

Art. 35 - Modifiche del Regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure da almeno cinque soci.